Statuto

ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNISTICA
TENNIS CLUB MERAN/O
STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE – AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO

Articolo 1 – Costituzione

1. E’ costituita una Associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione “Associazione Sportiva dilettantistica Tennis Club Meran/o”, in breve denominata anche “ASD Tennis Club Meran/o” che nel prosieguo del presente statuto è indicata come termine ,,Associazione”.

Articolo 2- Sede

1. L’associazione ha sede a Merano, Via Piave 46.

Articolo 3 – Scopi

1. La Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. La Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso:
a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
ovvero
b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
3. La Associazione ha, inoltre, tra le sue finalità, l’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.

Articolo 4 – Durata

1. La durata della Associazione e’ illimitata.

Articolo 5 – Affiliazione aIIa F.l.T.

1. La Associazione è affiliata alla Federazione ltaliana Tennis (F.I.T), della quale esplicitamente, per se e per i suoi associati (iscritti partecipanti) ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.l.
2. La Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alIa F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
3. I membri del Consiglio d’amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 6 – Riconoscimento di Associazione Sportiva

1. La Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi ed ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 – Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Segretario;
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell‘interesse della Associazione.

Articolo 8- Assemblea

1. L‘Assemblea degli associati (iscritti partecipanti) è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio di amministrazione, con avviso inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, o mediante l’affissione nel medesimo termine, dell’avviso predetto presso la sede sociale.
2. L’avviso deve contenere la sede, la data, l’ora e l’elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell’Assemblea.
3. L‘Assemblea in seduta ordinaria e’ convocata entro il quarto mese di ciascun anno.
4. La convocazione dell’Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale se previsto, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati, (iscritti o partecipanti) aventi diritto.

Articolo 9- Partecipazione all’Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, gli associati (iscritti o partecipanti) in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. La partecipazione dell’associato (iscritto o partecipante) all’Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto; ciascun associato (iscritto o partecipante), tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10- Costituzione dell’Assemblea

1. L‘Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei associati (iscritti o partecipanti) presenti, aventi diritto al voto.
2. L’Assemblea in seduta straordinaria e’ validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei associati presenti (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto.

Articolo 11 – Attribuzioni dell’Assemblea

1. Sono compiti dell’Assemblea in seduta ordinaria:
a) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull’attività dell’anno trascorso;
b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione;
c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
d) approvare i programmi dell’attività da svolgere;
e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati (iscritti o partecipanti).
2. Sono compiti dell’Assemblea in seduta straordinaria:
a) deliberare le modificazioni statutarie;
b) deliberare lo scioglimento dell’associazione e nominare i liquidatori.
3. Le proposte degli associati (iscritti o partecipanti) debbono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell’Ordine del Giorno nel avviso di convocazione dell’Assemblea.

Articolo 12 – Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazione dell’Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti)
2. Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati presenti (iscritti o par-tecipanti) aventi diritto al voto.
3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell’Associazione, previa affissione nei locali dell’associazione medesima, e sono in ogni caso liberamente consultabile da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’Assemblea.

Articolo 13 – Eleggibilità – incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati (iscritti o partecipanti).
2. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di 3 anni.
3. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Articolo 14 – Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e’ composto da 3 fino a 9 consiglieri.
2. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente e nomina il Segretario.
3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente, può riunirsi, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 15 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.
Tra l’altro il Consiglio di amministrazione:
a) predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea, la relazione sull’attività associativa ed i programmi dell’attività da svolgere;
b) determina l’ammontare dei contributi degli associati (iscritti o partecipanti);
c) stabilisce la data e l‘Ordine del Giorno dell’Assemblea;
d) esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’organizzazione dell’attività associativa;
f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;
g) amministra i patrimonio associativo, gestisce l’Associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea;
h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati (iscritti o partecipanti).

Articolo 16 – II Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’Associazione, adotta provvedimenti a carattere d’urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 17- Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 18- Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell’esazione delle entrate, della tenuta e dell’ag-giornamento del libro degli associati (iscritti o partecipanti), adempie a tutte le mansioni di segreteria.

CAPO III

ASSOCIATI (ISCRITTI O PARTECIPANTI)

Articolo 19- Associati (iscritti o partecipanti) – Atleti aggregati

1. L’Associazione e’ composta dagli associati (iscritti o partecipanti) ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente statuto.
2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore della Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo 20 – Ammissione alla Associazione

1. L‘ammissione alla Associazione e’ subordinata alle seguenti condizioni:
a) presentazione della domanda;
b) pagamento dei contributi associativi;
c) accettazione senza riserve del presente statuto;
d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione;
2. Il Consiglio di amministrazione può emanare norme particolari per l’ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 21 – Tesseramento alla F.I.T.

1. Tutti gli associati (iscritti o partecipanti) che svolgono attività agonistica individuale o a squadra devono essere annualmente tesserati aIla F.I.T. a cura della Associazione

Articolo 22- Decadenza dei soci

1. Il socio cessa di far parte della Associazione per dimissione volontaria, esclusione, decesso o per scioglimento della Associazione. Il socio che intende dimettersi dalla Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione.
2. Il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma è deliberato dal consiglio di amministrazione nei seguenti casi:
a) per il venir meno per gravi infrazioni dello statuto, regolamento e/o delibere degli organi sociali, nonché per comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali;
b) per chi commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
c) per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
3. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della associazione.
4. La quota associativa non é trasmissibile a terzi e agli eredi in caso di morte del socio; l’erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Articolo 23- Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di ricoprire cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto, nonché a partecipare alle assemblee sociali, alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dalla associazione; hanno, inoltre, il diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce la Associazione come da apposito regolamento o/e delibere del consiglio direttivo.
2. Tutti i soci che abbiano raggiunto il sedicesimo anno di età hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, in particolare per l´approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi sociali.
3. I soci hanno il dovere di impegnarsi per gli scopi sociali ed a contribuire alla vita associativa e di versare puntualmente le quote sociali stabilite; hanno, inoltre, l´obbligo di osservare le norme del presente statuto , nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Articolo 24- Soci minorenni

1. I soci minorenni non possono ricoprire cariche sociali, però possono assumere specifici incarichi all’ interno della associazione.
2. I diritti dei soci sotto i sedici anni vengono esercitati da coloro che hanno la patria potestà.

CAPO IV

FONDO COMUNE – BILANCIO

Articolo 25 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:
da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della associazione;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti.
2. Le entrate della associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
dalle quote sociali versati dai soci per le attività sociali;
dai contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati nonché organizzazioni sportive;
dagli incassi dalle attività e/o manifestazioni organizzate;
dagli introiti derivanti dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva;
da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

Articolo 26- Contributi degli Associati (iscritti o partecipanti)

1. Ogni associato (iscritto o partecipante) deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
2. Gli associati (iscritti o partecipanti)che a seguito di invito scritto, non provvedano nei 30 giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti sono dichiarati da Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 2 mesi comporta la radiazione dell’associato (iscritto o parecipante) inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.
4. Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili e trasmissibili

Articolo 27- Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

1. L‘esercizio della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Presidente della Associazione deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio.
3. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell’Associazione per i quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
4. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell’Associazione per tutto l’esercizio al quale si riferiscono

Articolo 28- Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3.

CAPO V
DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 29- Provvedimenti disciplinari

1. Sia Ia F.I.T. sia l’Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 30 e 31 indipendentemente l’una dall’altra.

Articolo 30- Provvedimenti disciplinari della Associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di amministrazione nei confronti degli associati (iscritti o partecipanti) e degli atleti aggregati sono:
a) ammonizione;
b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
c) radiazione;
2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato.

Articolo 31 – Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
a) della Associazione;
b) degli amministratori della Associazione;
c) dei tesserati F.I.T della Associazione.

Articolo 32 – Responsabilità della Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. La Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati (iscritti o partecipanti) ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

CAPO VI

SCIOGLIMENTO

Articolo 34 – Obblighi di carattere economico

1. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione della Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto aIIa F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 35- Indisponibilità del patrimonio della Associazione

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all’Associazione di devolvere i patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui al art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 36- Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

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