Associazione

Il Tennis Club Meran/o è una società sportiva dilettantistica ed è iscritto al „Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche“. Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente „il riconoscimento ai fini sportivi“ alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate. L’iscrizione viene documentata tramite rilascio di apposito documento: il Certificato Coni.

Vedi certificati: 2017 - 2016 - 2015 - 2014

Consiglio d'amministrazione 2022-2026

  • PRESIDENTE

    Alessandro Ercolani

  • VICE-PRESIDENTE

  • SEGRETARIO

    Max Kofler

  • CONSIGLIERI

    Andrea Arnoldi-Stefano Gagliardi-Marion Viertler-Susanne Regele

Statuto

ASSOCIAZIONE TENNISTICA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB MERAN/O

CAPO I

COSTITUZIONE – AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO

Articolo 1 – Costituzione

  1. È costituita un’associazione tennistica dilettantistica sotto la denominazione Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Meran/o che, nel prosieguo del presente statuto, è indicata con il termine “associazione”.
  2. Nei confronti degli associati e dei terzi, per riferirsi a se stessa l’associazione potrà utilizzare la denominazione “ASD Tennis Club Merano”.

Articolo 2 – Sede

  1. L’associazione ha sede legale e sportiva in via Piave n. 46 a Merano, provincia di Bolzano, Italia.

Articolo 3 – Scopi e attività

  1. L’associazione non ha fine di lucro e non effettua discriminazioni di carattere politico, di religione, di genere, di razza e comunque nessuna discriminazione in contrasto con la Costituzione della Repubblica italiana.
  2. L’associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresi l’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento e il perfezionamento dello sport del tennis, in particolare attraverso la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale o a squadre ovvero ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
  3. L’associazione si impegna a svolgere le attività sportive e agonistiche obbligatoriamente previste dalla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.).
  4. L’associazione ha, tra le sue finalità, anche l’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative, nonché lo svolgimento di attività commerciale, a carattere residuale ed eccezionale e, comunque, a esclusivo beneficio dell’attività sociale.
  5. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 d. lgs. n. 196/2003, l’Associazione persegue, tra l’altro e senza per questo assumere alcuna obbligazione o responsabilità che non sia espressamente prevista dall’ordinamento, lo scopo di tutelare eventuali beni e strutture propri per favorirne il godimento in capo agli associati nonché per ragioni di sicurezza, sorveglianza e prevenzione, se del caso anche con l’utilizzo di mezzi tecnologici e informatici.

Articolo 4 – Durata

  1. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 – Affiliazione alla F.I.T.

  1. L’associazione è affiliata alla F.I.T., della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati e atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, in una alla normativa e alle direttive del C.O.N.I., cui si impegna a conformarsi.
  2. L’associazione si impegna ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati e a provvedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla F.I.T. e agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
  3. I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla F.I.T. e agli altri affiliati.

Articolo 6 – Riconoscimento di associazione sportiva

  1. L’associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T. per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.
  2. L’associazione si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 – Organi sociali

  1. Gli organi sociali sono i seguenti:

– organi necessari:

  1. a) l’Assemblea;
  2. b) il Presidente;
  3. c) il Consiglio di Amministrazione;
  4. d) il Segretario;
  5. e) il Collegio dei Probiviri;
  6. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e attribuiscono a chi le riveste soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione.
  7. Anche tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito e, ove non diversamente specificato ovvero stabilito in forza del presente statuto, hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio di Amministrazione ovvero del diverso organo sociale che li ha conferiti.
  8. Non si possono svolgere le funzioni della carica ricoperta né partecipare alle attività degli organi sociali se e finché non si è in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Articolo 8 – Assemblea

  1. L’Assemblea degli associati è sovrana; essa è indetta dal Consiglio di Amministrazione e convocata dal Presidente con avviso inviato agli associati aventi diritto al voto, anche mediante mezzi informatici e telematici, almeno dieci giorni prima della data della riunione e/o mediante affissione, nel medesimo termine, dell’avviso predetto presso la sede associativa.
  2. L’avviso deve contenere la sede, la data, l’ora e l’elenco delle materie da trattare, sia per la prima, sia per la seconda convocazione dell’Assemblea.
  3. L’associazione potrà sempre curare avvisi e comunicazioni nei confronti degli associati e, salvo ove diversamente previsto dal presente statuto ovvero in forza di esso, anche nei confronti degli organi sociali e dei relativi componenti, mediante mezzi informatici e telematici e, in particolare, facendo legittimamente affidamento sull’indirizzo di posta elettronica precedentemente fornito all’associazione dagli associati, sui quali grava sempre e comunque l’onere di comunicarne l’eventuale modifica all’associazione in tempo utile e, comunque, con congruo preavviso.
  4. L’Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
  5. La convocazione dell’Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, a iniziativa del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva ovvero del Collegio Sindacale, a maggioranza dei relativi componenti, così come su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 9 – Partecipazione all’Assemblea

  1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, solo gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi che, alla data dell’Assemblea, abbiano compiuto i diciotto anni di età
    1. Per i soci minorenni il diritto di voto può essere esercitato dal titolare della patria potestà
    2. I soci con almeno sedici anni possono partecipare alle assemblee e rivestire specifici e limitati incarichi
    3. La partecipazione dell’associato all’Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo in favore di altri associati aventi diritto al voto; ciascun associato può esser portatore di una sola delega.
    4. L’Assemblea può svolgersi anche mediante l’utilizzo di mezzi e procedure informatici e telematici, da indicare nell’avviso di cui al precedente articolo 8.

Articolo 10 – Costituzione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è validamente costituita:
  2. a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
  3. b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.
  4. Ai sensi e per gli effetti del comma precedente, la presenza può validamente ed efficacemente risultare anche mediante l’utilizzo di mezzi e procedure informatici e telematici, da indicare nell’avviso di cui al precedente articolo 8.

Articolo 11 – Attribuzioni dell’Assemblea

  1. Sono compiti dell’Assemblea:
  2. a) approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull’attività dell’anno associativo trascorso;
  3. b) eleggere tra gli associati, alle scadenze previste per il rinnovo delle cariche, con una prima votazione, il Presidente e, poi, con votazioni successive, nell’ordine: i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, supplente compreso, i componenti del Collegio dei Probiviri;
  4. c) revocare il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale e i componenti del Collegio dei Probiviri;
  5. d) approvare il rendiconto economico-finanziario;
  6. e) approvare i programmi dell’attività da svolgere e il preventivo di spesa;
  7. f) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre all’Assemblea e su quelle proposte dagli associati;
  8. g) deliberare le modificazioni statutarie;
  9. h) deliberare lo scioglimento dell’associazione e nominare l’organo liquidatore, monocratico o collegiale.
  10. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione almeno sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea.

Articolo 12 – Approvazione delle deliberazioni assembleari

  1. Ove non diversamente previsto, le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti), da esprimersi anche mediante l’utilizzo di mezzi e procedure informatici e telematici, da indicare nell’avviso di cui al precedente articolo 8.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea per le modificazioni statutarie sono approvate:
  3. a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;
  4. b) in seconda convocazione, a maggioranza semplice fra gli associati aventi diritto al voto presenti.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea per lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono approvate:
  6. a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;
  7. b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.
  8. L’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio segreto su apposita lista che indica i nomi degli associati che abbiano preventivamente manifestato la propria disponibilità all’elezione.
  9. La deliberazione dell’Assemblea di revoca del Presidente è approvata, tassativamente con voto palese:
  10. a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;
  11. b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.
  12. Qualora deliberi la revoca del Presidente, di un componente del Consiglio di Amministrazione, di un componente del Collegio dei Probiviri, l’Assemblea deve nominare nella stessa sede il nuovo Presidente, il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, il nuovo componente del Collegio dei Probiviri a pena di inefficacia della delibera di revoca.
  13. I verbali assembleari sono conservati a cura del Segretario e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto al voto in Assemblea.

Articolo 13 – Eleggibilità – Incompatibilità – Morte

  1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati.
  2. Nel Consiglio di Amministrazione non può essere eletto chi ricopre cariche sociali in altre società o associazioni tennistiche.
  3. In caso di morte della persona che riveste la carica sociale si applicano le disposizioni del presente statuto relative alla revoca dell’organo sociale medesimo, ad eccezione di quanto previsto al precedente articolo 12, comma 5.

Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre fino a nove consiglieri eletti fra gli associati e restano in carica per quattro esercizi con mandato rinnovabile, salva la propria revoca; scade naturalmente alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo esercizio della sua carica, salve le dimissioni del componente del Consiglio di Amministrazione, da rendere al Consiglio di Amministrazione medesimo, che avranno efficacia solo a partire dalla nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Vicepresidente e nomina il Segretario e può revocarli in qualsiasi momento a maggioranza assoluta dei propri componenti con provvedimento motivato.
  3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
  4. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante l’utilizzo di mezzi e procedure informatici e telematici, da comunicare previamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

  1. Al Consiglio di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica dell’associazione che non siano state precedentemente delegate dal Consiglio di Amministrazione alla Giunta Esecutiva.
  2. Tra l’altro, il Consiglio di Amministrazione:
  3. a) predispone il preventivo di spesa e il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull’attività associativa e i programmi dell’attività da svolgere, da sottoporre all’Assemblea;
  4. b) determina l’ammontare dei contributi degli associati;
  5. c) stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
  6. d) esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
  7. e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’organizzazione dell’attività associativa e sovrintende alla loro applicazione e al loro rispetto;
  8. f) approva i programmi tecnici e organizzativi dell’associazione;
  9. g) cura l’organizzazione dell’attività agonistica;
  10. h) amministra il patrimonio associativo, gestisce l’associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea;
  11. i) delibera i provvedimenti di ammissione e, per il solo caso previsto dall’articolo 28, comma 3, di radiazione degli associati;
  12. l) adotta i provvedimenti disciplinari a sé riservati;
  13. m) convoca l’Assemblea nei casi previsti dal presente statuto e, in particolare, nei casi di dimissioni del Presidente, di un componente del Consiglio di Amministrazione, di un componente del Collegio Sindacale, di un componente del Collegio dei Probiviri;
  14. n) nomina i Soci Onorari;
  15. o) ratifica le decisioni assunte e i provvedimenti adottati nell’interesse dell’associazione dal Presidente in caso di particolare necessità e/o urgenza;
  16. Il Consiglio di Amministrazione, salvo ove diversamente previsto, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

Articolo 16 – Presidente

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’associazione, presiede il Consiglio di Amministrazione, adotta i provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
  2. Il Presidente indica al Consiglio di Amministrazione i componenti da nominare nella Giunta Esecutiva e le attribuzioni da delegare alla Giunta Esecutiva.
  3. Il Presidente crea e sopprime la Giunta Esecutiva nei termini di cui al precedente articolo 7.
  4. Il Presidente crea, modifica e sopprime le Commissioni nei termini di cui al precedente articolo 7.
  5. In caso di particolare necessità e/o urgenza il Presidente può sostituirsi al Consiglio di Amministrazione e assumere decisioni e provvedimenti immediati nell’interesse dell’associazione, fermo restando l’obbligo di convocare d’urgenza il Consiglio di Amministrazione per sottoporre immediatamente a ratifica i provvedimenti adottati.
  6. Il Presidente resta in carica per quattro esercizi con mandato rinnovabile, salva la sua revoca; scade naturalmente alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo esercizio della sua carica, salve le dimissioni da rendere per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che avranno efficacia solo a partire dalla nomina del nuovo Presidente.
  7. In caso di dimissioni del Presidente deve essere convocata entro trenta giorni l’Assemblea deputata al rinnovo della carica del Presidente.

Articolo 17 – Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
  2. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente o della vacanza della carica.
  3. Il Vicepresidente resta in carica per quattro esercizi con mandato rinnovabile, salva la sua revoca; scade naturalmente alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo esercizio della sua carica e, comunque, alla scadenza del Presidente, salve le dimissioni da rendere per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che avranno efficacia solo a partire dalla nomina del nuovo Presidente.

Articolo 18 – Segretario

  1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, si incarica dell’esazione delle entrate, della tenuta e dell’aggiornamento del libro degli associati e adempie tutte le mansioni di segreteria.
  2. Il Segretario collabora con il Presidente e lo assiste nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea. Redige il verbale delle riunioni, assiste il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni e provvede al buon funzionamento delle varie incombenze affidate alla segreteria, curando particolarmente:
  3. a) la tenuta dell’elenco aggiornato degli associati.
  4. b) la spedizione di avvisi, comunicazioni e inviti agli associati, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Probiviri.
  5. Il Segretario resta in carica per quattro esercizi con mandato rinnovabile, salva la sua revoca; scade naturalmente alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo esercizio della sua carica, salve le dimissioni da rendere per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che avranno efficacia solo a partire dalla nomina del nuovo Segretario.

Articolo 19 – Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i soci che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari; resta in carica per quattro esercizi con mandato rinnovabile, salva la revoca dei suoi componenti; scade naturalmente alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo esercizio della sua carica, salve le dimissioni del componente del Collegio dei Probiviri, da rendere per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che avranno efficacia solo a partire dalla nomina del nuovo componente del Collegio dei Probiviri.
  2. È composto da tre componenti, che, nel corso della prima riunione, eleggono tra di loro il Presidente e il Vicepresidente.
  3. In caso di dimissioni di un componente del Collegio dei probiviri deve essere convocata entro trenta giorni l’Assemblea deputata al rinnovo della carica del componente del Collegio dei Probiviri.
  4. Il Collegio dei Probiviri:
  5. a) ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli atleti aggregati e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa;
  6. b) si attiva autonomamente o su segnalazione;
  7. c) opera senza particolari formalità ma nel rispetto del principio del contraddittorio;
  8. d) adotta i propri provvedimenti disciplinari con deliberazione motivata;
  9. e) riferisce sistematicamente al Consiglio di Amministrazione sull’attività effettuata e, in ogni caso in cui ritenga di assumere provvedimenti disciplinari, prima della relativa assunzione.
  10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di due componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
  11. Tutti i provvedimenti e le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono appellabili al Collegio arbitrale nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta all’interessato.
  12. Il Collegio dei Probiviri può riunirsi anche mediante l’utilizzo di mezzi e procedure informatici e telematici, da comunicare previamente a tutti i componenti del Collegio dei probiviri.

CAPO III

ASSOCIATI

Articolo 20 – Associati

  1. L’associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente statuto. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell’associazione, i quali devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.
  2. Gli associati si suddividono in:

– Soci Ordinari;

– Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all’associazione e versano annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Soci Onorari persone o enti nominati tali per decisione del Consiglio di Amministrazione che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’associazione nonché coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente, a partire dal giorno successivo alla cessazione dall’incarico.

  1. Il Consiglio di Amministrazione può emanare norme particolari per l’ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 21 – Ammissione all’associazione

  1. L’ammissione all’associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
  2. a) presentazione della domanda;
  3. b) pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo della tessera federale;
  4. c) accettazione senza riserve del presente statuto e dei regolamenti associativi;
  5. d) accettazione, anche mediante procedure informatiche e telematiche, delle condizioni relative al trattamento dei dati personali, all’assolvimento degli obblighi sanitari e, in particolare, dell’obbligo di conseguire e consegnare e/o esibire all’associazione idonea certificazione medica per lo svolgimento dell’attività tennistica, nonché delle altre clausole in vigore presso l’associazione al momento della domanda di associazione;
  6. e) accettazione della domanda a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.
  7. Il Consiglio di Amministrazione può emanare norme particolari per l’ammissione degli atleti aggregati.

Articolo 22 – Tesseramento alla F.I.T.

  1. Tutti gli associati e gli atleti aggregati, nonché gli iscritti alle scuole e ai corsi di addestramento al tennis comunque denominati, devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell’associazione.

Articolo 23 – Cessazione di appartenenza all’associazione

  1. La qualifica di associato cessa:
  2. a) per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno trenta giorni prima del 31 dicembre;
  3. b) per morosità, secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
  4. c) per radiazione, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli;
  5. d) morte, nel qual caso è esclusa qualsiasi forma di trasmissione della qualifica di associato.
  6. Salvo che in caso di morte, il provvedimento è comunicato all’interessato.

CAPO IV

FONDO COMUNE – BILANCIO

Articolo 24 – Fondo comune – Entrate

  1. Il Fondo comune è costituito:
  2. a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
  3. b) da tutti i beni mobili e immobili appartenenti all’associazione;
  4. c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
  5. Le entrate annuali dell’associazione sono costituite:
  6. a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
  7. b) da ogni altra entrata che concorra a incrementare il fondo comune.
  8. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

Articolo 25 – Contributi degli associati

  1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall’associazione alle scadenze (salvo diversa indicazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno) e con le modalità indicate dall’associazione.
  2. Il Consiglio di Amministrazione dichiara sospesi da ogni diritto associativo gli associati che non paghino i contributi scaduti entro quindici giorni dalla scadenza.
  3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per ulteriori quindici giorni (trenta complessivi dalla scadenza) comporta la radiazione dell’associato inadempiente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
  4. Cessata la qualità di associato non sono ripetibili i contributi associativi.

Articolo 26 – Rendiconto economico-finanziario e preventivo di spesa

  1. L’esercizio dell’associazione coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro il 30 aprile seguente, il Presidente dell’associazione deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.
  3. Il rendiconto e il preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede dell’associazione per i quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione a disposizione di chiunque dimostri di aver un giustificato motivo di interesse alla consultazione, se del caso attraverso la compilazione di moduli adottati dal Consiglio di Amministrazione.
  4. Il rendiconto e il preventivo di spesa regolarmente approvati devono essere tenuti, conservati presso l’associazione per tutto l’esercizio al quale si riferiscono nonché essere posti a disposizione di tutti gli associati, se del caso attraverso la compilazione di moduli adottati dal Consiglio di Amministrazione.
  5. In caso di consultazione di documentazione sociale e, in particolare, di verbali e rendiconti, l’associato si obbliga a mantenere assoluta riservatezza sul relativo contenuto, che non potrà riprodurre o divulgare con qualsiasi mezzo, il tutto sotto la propria responsabilità civile e penale.

Articolo 27 – Reinvestimento degli avanzi di gestione

  1. Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3.
  2. Durante la vita dell’associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 28 – Provvedimenti disciplinari

  1. Sia la F.I.T. sia l’associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 29 e 30, indipendentemente l’una dall’altra.

Articolo 29 – Provvedimenti disciplinari dell’associazione

  1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Collegio dei probiviri nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:
  2. a) ammonizione;
  3. b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
  4. c) radiazione in caso di infrazione dello Statuto o dei regolamenti o delle delibere degli organi sociali, per comportamento contrario alla legge o comunque lesivo degli interessi sociali, per azione disonorevole commessa anche al di fuori dell’associazione, per condotta che ostacoli il buon andamento dell’associazione.
  5. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito all’incolpato, deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato e si conclude con decisione motivata comunicata per iscritto all’interessato.
  6. I provvedimenti sono appellabili al Collegio arbitrale nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta all’interessato.
  7. Sono appellabili al Collegio arbitrale nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta all’interessato anche i provvedimenti di radiazione deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dall’articolo 28, comma 3.

Articolo 30 – Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

  1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
  2. a) dell’associazione;
  3. b) degli amministratori e dei dirigenti dell’associazione;
  4. c) dei tesserati F.I.T. dell’associazione.

Articolo 31 – Responsabilità dell’associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

  1. L’associazione è tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri associati e atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 32 – Clausola compromissoria interna – Collegio arbitrale

  1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa, così come per qualsiasi fatto verificatosi presso l’associazione o in relazione ad attività svolte dall’associazione.
  2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell’articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.
  3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure e il lodo, si intendono qui richiamati espressamente lo Statuto e il Regolamento di giustizia della F.I.T.

Articolo 33 – Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria federale

  1. L’associazione, dal momento dell’affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell’ammissione all’associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

CAPO VI

SCIOGLIMENTO

Articolo 34 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze previste dall’articolo 12.
  2. L’Assemblea deve contestualmente:
  3. a) nominare l’organo liquidatore, monocratico o collegiale, determinandone i poteri;
  4. b) devolvere a fini sportivi l’intero patrimonio residuo, individuando il destinatario ovvero i destinatari.

Articolo 35 – Obblighi di carattere economico

  1. I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della messa in liquidazione dell’associazione sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla F.I.T. e agli altri Affiliati.

Articolo 36 – Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi

  1. In ipotesi di scioglimento l’associazione devolve a fini sportivi l’intero patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 37 – Richiamo normativo

  1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali

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